Come fare per


L'istanza di riabilitazione

COS'E'

La riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna: la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute. Della concessa riabilitazione è fatta annotazione sul certificato penale.

 In "MODULI" v'è fac-simile dell'istanza di riabilitazione in cui sono inseriti i requisiti necessari da indicare e documentare all’atto della presentazione.


LEGGI E REGOLAMENTI

Artt. 178 e 179 codice penale

Legge n. 14 del 11/06/2004


CHI

La persona che, avendo riportato una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni: 

  • siano trascorsi almeno 3 anni (8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva - art. 99 commi 2, 3, 4; 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale - artt. 102- 103; o di delinquenza professionale - art. 105; o di delinquenza per tendenza - art. 108) dal momento in cui la pena è estinta [cioè, terminata l’espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o dal pagamento della multa - ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa]
  • durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso)
  • devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile)
  • Il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (o la misura di sicurezza deve essere stata revocata) e deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere
  • Pagamento spese processuali

L’interessato ottiene la riabilitazione , sia in relazione alle sole sentenze da esso indicate, sia a tutte le condanne riportate (è possibile la riabilitazione parziale) 


COME

La domanda in carta semplice può essere depositata dall’interessato o dal difensore formalmente nominato o con delega con firma autenticata.

La domanda può essere anche generica se il richiedente non ricorda la data della o delle sentenze. A richiesta viene rilasciata ricevuta del deposito.

Il risarcimento del danno deve essere dimostrato con dichiarazione della parte lesa o deve essere data prova dell’avvenuto pagamento tramite assegno ottenuta dalla banca o mediante esibizione dell’assegno ottenuto al momento del pagamento stesso, oppure deve risultare l’avvenuto risarcimento nella sentenza stessa. Deve inoltre risultare adempiuto l’eventuale obbligo civile derivante dal reato.  Il richiedente può tuttavia dimostrare di trovarsi nell’impossibilità di risarcire il danno o di adempiere l’obbligo civile di cui sopra.

La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave. 


IPOTESI BREVE

Se la pena inflitta non è superiore a 1 anno e il danno è stato interamente riparato la pena rimane sospesa per un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di quel termine.


DOCUMENTAZIONE (EVENTUALE) DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Interessati e difensori, ai fini di una sollecita fissazione della procedura di riabilitazione, sono invitati a produrre ed allegare all'istanza i suguenti documenti:

  • Copia conforme della/e sentenza/e di condanna oggetto della riabilitazione
  • Certificato dell'Ufficio Recupero Crediti che attesti il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia
  • Certificazione attestante l'avvenuto risarcimento dei danni del riabilitando nei confronti della parte offesa, nel caso sia statro previsto nella sentenza di condanna

In "MODULI" v'è fac-simile dell'istanza di riabilitazione in cui sono inseriti i requisiti necessari da indicare e documentare all’atto della presentazione.