Come fare per


L'ammissione al patrocinio a spese dello stato

Informazioni

La persona condannata che si trovi in disagiate condizioni economiche e che intenda avviare un procedimento di Sorveglianza (istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, o per la rateizzazione della pena pecuniaria, o di riabilitazione, o quant’altro di competenza della Magistratura di Sorveglianza) può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, detto anche “patrocinio gratuito”. Se la richiesta sarà accolta, le spese relative al procedimento, prima tra tutte quelle per l’avvocato difensore (la cui assistenza, trattandosi di procedimento penale, è obbligatoria) saranno sostenute dallo Stato. Il patrocinio gratuito è regolato dalla Parte III (artt. 74-145) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, in applicazione dell’art. 24 della Costituzione che riconosce l’assistenza legale gratuita alle persone meno abbienti.


Limiti di reddito

Si può ottenere il beneficio qualora la somma dei redditi imponibili (detti anche “lordi”, cioè prima delle trattenute fiscali) di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, come risultano dall’ultima dichiarazione Irpef, non superi i 11.528,41 euro, aumentati di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Tale limite, aggiornato al all'aprile 2014, è riveduto ogni due anni e comprende anche eventuali redditi esenti dall’Irpef o soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte.

Qualora la causa in discussione veda il richiedente opposto a un familiare, si considera soltanto il reddito del richiedente (art. 76, 77 e 92 D.P.R. 115/2002).


Esclusioni

Secondo gli artt. 91 e 76, comma 4-bis, del Testo unico in materia di spese di giustizia, non possono essere ammessi al gratuito patrocinio gli imputati o condannati per reati fiscali o per reati di associazione mafiosa (previsti dall’art. 416 bis c.p.), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (previsti dall’art. 74 D.P.R. 309/1990), associazione finalizzata al contrabbando. Inoltre, non possono essere ammessi al gratuito patrocinio coloro i quali nominino un secondo difensore di fiducia.